Regolamento d’Istituto

Premessa

Il Regolamento d’Istituto si propone di armonizzare e convogliare tutte le attività, i momenti e gli aspetti della vita scolastica, al fondamentale fine educativo di promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e di favorire l’orientamento degli alunni.
La scuola è la prima istituzione che ogni soggetto incontra:
• si presenta come una comunità che interagisce col contesto socio-culturale in cui è inserita ed ha come finalità fondamentali l’educazione e l’istruzione degli alunni;
• essa mira alla formazione e allo sviluppo delle varie dimensioni della personalità (corporea, emotivo-affettiva, relazionale, cognitiva, etica, valoriale ed estetica);
• rispetta e valorizza le differenze individuali (sociali, culturali, etniche, religiose, stili di pensiero e di relazione interpersonale, ritmi di apprendimento, attitudini e interessi);
• ha la responsabilità di trasmettere attraverso “comportamenti esemplari” i principi riferiti all’etica pubblica come il perseguimento del bene comune essenziale per costruire il senso di cittadinanza.
L’educazione si rivolge infatti soprattutto al futuro per quanto riguarda l’uso della cittadinanza attiva, la salute del pianeta, la visione di un mondo migliore per tutti, le pari opportunità, in altri termini la rappresentazione di un futuro alternativo che
garantisca anche le generazioni che verranno.
Per poter funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità, la scuola ha bisogno di regole che devono essere il più possibile condivise e fatte rispettare.
Ogni componente deve responsabilmente rispettare le regole stabilite. In caso di trasgressione delle stesse, sono previste delle sanzioni o delle procedure riparatrici.
Le norme di cui al presente Regolamento si applicano senza alcuna discriminazione di età e condizione, nell’assoluto ripudio di ogni differenza di tipo ideologico e socio-culturale.

Titolo  I

Funzionamento degli Organi Collegiali

Premessa.
 Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto.
Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.
Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Art.  1 – Consiglio  d’ Istituto

a)  Il Consiglio di Istituto è composto da 8 rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo, da 8 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale ATA e il Dirigente Scolastico. Esercita le competenze previste dall’art. 10 del D.Lgs. 16/04/94 n° 297 e della legge 97/94 istitutiva degli Istituti Comprensivi.

b)  Il Consiglio elegge a Presidente un genitore, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, secondo le modalità previste dal comma 6 dell’art. 9 del D.Lgs. 297/94. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, la stessa si ripete fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli eleggendi.

c) Il Vice-Presidente è eletto con votazione separata da quella per il Presidente, a maggioranza relativa dei voti. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo. In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente si procede ad una nuova elezione.

d) In caso di assenza anche del Vicepresidente, presiede il Consigliere genitore più anziano di età.

e)  La prima convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico, le successive dal Presidente del Consiglio stesso, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio.

f)  Per la validità delle sedute del Consiglio, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando la votazione riguarda persone o quando la maggioranza del Consiglio lo decida, su richiesta di un consigliere.

g)  La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal Direttore Amministrativo, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da due rappresentanti dei genitori. La Giunta esecutiva esercita le funzioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n° 297. Si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto per preparare i lavori del Consiglio, fissa l’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle delibere consiliari.

h)  La convocazione dell’organo collegiale (effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso), deve essere disposta con un congruo preavviso- di massima non inferiore a 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare l’ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale e correlate dalla documentazione dei singoli punti.

i)  Di ogni seduta sarà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Ciascun verbale sarà letto ed approvato all’inizio della seduta successiva.

j)  Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 7/8/1990 n. 241.

k) La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto, di cui agli art. 2, 3, 4, 5, della Legge 11/10/77 n° 748, deve avvenire nel rispetto delle norme contenute negli art. 12, 13, 14 della medesima. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, ai termini dell’art. 2 della L.8/4/76 n° 278, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, i membri dell’Ente Locale, i componenti dell’équipe dell’A.S.L. operanti in modo continuativo nelle scuole dell’Istituto. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Le persone invitate non possono intervenire nel dibattito se non con il consenso del Presidente. In ogni caso gli interventi devono essere limitati ad argomenti connessi ai problemi in discussione e non hanno diritto al voto.

l) Come previsto dal D. M. n. 44 dell’1/02/2001, entro il 31 ottobre la Giunta Esecutiva ha il compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. La relazione dovrà poi essere deliberata dal Consiglio entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento.

Art.  2  – Consigli di :

  • Intersezione
  • Interclasse
  • Classe

 a)    Consiglio di Interclasse e di Intersezione: ne fanno parte tutti i docenti e il/i rappresentante/i dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.
b) Consiglio di Classe: ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
c)  I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe esercitano le funzioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. 14/4/94 n° 297. Sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta motivata dalla maggioranza dei loro membri. Si riuniscono periodicamente, con orario compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti.

Art. 3 – Assemblee dei Genitori
 a)    Le assemblee dei genitori, in base a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 16/4/94 n° 297, possono essere di Intersezione, di Interclasse, di Classe, di Plesso o di Istituto. Le richieste di assemblee di una o più classi dello stesso plesso vanno inoltrate, da parte dei rappresentanti eletti, al Dirigente Scolastico, con il quale verranno concordati date e orari di svolgimento. Le domande di assemblee di Plesso o di Istituto vanno indirizzate al Presidente del Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico. Ad autorizzazione concessa, i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno.
b)    Alle assemblee dei genitori, da svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, possono partecipare, solo su richiesta, il Dirigente Scolastico e i docenti delle classi, delle sezioni del plesso o dell’Istituto.
c)    I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori del plesso, Comitato che deve darsi un regolamento ed eleggere un Presidente.

Art.4 – Collegio dei Docenti
 a)    Il Collegio dei Docenti dell’IC esercita le funzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. n° 297/94 ed è convocato secondo le modalità stabilite nello stesso Decreto Legislativo.
b)    Il Collegio Docenti unico è composto da tutti i docenti dei tre ordini di scuole e si riunisce in seduta comune.
c)    Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Dirigente Scolastico convoca altresì il Collegio dei Docenti quando ne ravvisa la necessità e, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.
d)    Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo
funzionamento. In caso di assenza o impedimento, uno dei Collaboratori                sostituisce il Dirigente Scolastico.
e)    Il Collegio dei Docenti designa Segretario del Collegio uno dei Collaboratori. In caso di sua assenza, chi presiede la seduta designa come Segretario un altro docente del Collegio.
All’inizio della riunione il Segretario procede al controllo delle presenze.
La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti.
f)    Il Collegio dei Docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto.
g)    Il Collegio dei Docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
h)    cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo allo loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;
– formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione  delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico.
– provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologia e degli  strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
i)     Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei Docenti si articola in commissioni di plesso o in commissioni di lavoro da individuare ad inizio anno scolastico nelle varie aree.
j)    Il Collegio dei Docenti provvede inoltre ad attribuire gli incarichi di Funzione Strumentale e i relativi compiti ai docenti ritenuti idonei tra coloro che hanno richiesto l’incarico. Inoltre, a fine anno scolastico, valuta gli esiti del lavoro

Titolo  II

 Diritti e Doveri

 Capitolo I – Dirigente Scolastico
 Il Dirigente Scolastico deve farsi promotore ed attivatore di riflessioni critiche che portino la comunità scolastica ad una forte progettualità formativa che comprenda la rappresentazione del futuro: il tessuto democratico si costruisce sul confronto di posizioni diverse e rapportandosi in modo costruttivo con tutte le espressioni del territorio. In questa prospettiva la scuola si pone come una risorsa culturale del territorio, promuovendone il pieno sviluppo ; al dirigente scolastico è affidata la funzione di garante del diritto del cittadino studente al rispetto della sua persona e alla educazione e istruzione offerte sempre e comunque ai più alti livelli. La particolare natura del servizio scolastico impone al dirigente l’assunzione piena e responsabile della leadership educativa affinché l’azione formativa della scuola, in tutti i suoi aspetti e momenti, sia pedagogicamente orientata verso i fini istituzionali.
 Art. 1– Rappresentanza e dirigenza
a)    Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Rappresenta legalmente l’Istituto, dirige gli organi collegiali di cui è Presidente (Collegio Docenti, Interclasse, Classe, Giunta Esecutiva, Comitato di Valutazione del Servizio docenti) e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto.
b)    Viene coadiuvato e sostituito, in caso di sua assenza, dal Docente Vicario

Art. 2  – Organizzazione servizi
a)    Il Dirigente Scolastico ha il dovere di provvedere all’organizzazione complessiva e al buon funzionamento dei servizi scolastici, avvalendosi anche del contributo dello staff di coordinamento e dei collaboratori prescelti.
b)    Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute in questo Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell’Istituto.

Art. 3  – Piano Offerta Formativa
a)    Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa.
Art. 4  – Valorizzazione personale
a)    Il Dirigente Scolastico deve cercare di valorizzare al massimo il personale (docente e non docente) e promuovere iniziative atte a migliorare la sua preparazione professionale.

Art. 5  – Rapporti interpersonali
a)    Il Dirigente Scolastico ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si stabiliscano relazionali interpersonali basate sul rispetto, sulla comprensione e sulla valorizzazione reciproca.

Art. 6  – Responsabilità
a)    Sul Dirigente Scolastico incombono responsabilità di tipo civile, penale, disciplinare, amministrativo, contabile, dirigenziale.

Art. 7 -Il Dirigente scolastico è titolare delle relazioni sindacali.

Art. 8 – Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto.
a)   Il Dirigente Scolastico presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa,organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

Art. 9  – Ricevimento
a)    Le modalità e gli orari di ricevimento del Dirigente Scolastico sono esposte all’albo presente in ogni plesso dell’Istituto e pubblicate sul sito internet all’indirizzo: www.icstrampelli.edu.it

Capitolo   II – Personale  ATA
Art. 1 – Doveri
a)    Il personale amministrativo e ausiliario assolve alle funzioni amministrative,          contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e il personale docente. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
b)    Il Contratto nazionale specifica i doveri di ogni singolo profilo professionale.
Art. 2 – Rapporti interpersonali
a)    Il personale ha il dovere di stabilire buoni rapporti con tutte le componenti scolastiche, fornendo, su richiesta, un adeguato supporto  informativo ed operativo in base alle necessità. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

Art. 3  – Orari
a)    Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio.
Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
b)     L’ ufficio di segreteria è aperto ai dipendenti dell’Amministrazione dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30, al pubblico dalle ore11,00 alle ore 13,00 . Nei giorni di apertura pomeridiana gli uffici sono aperti all’utenza dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Per esigenze particolari è possibile chiedere appuntamento.
Il DSGA , in accordo col dirigente scolastico, tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, organizza gli orari e distribuisce le funzioni del personale ATA .
.c)    È fatto divieto al personale non in possesso di specifico incarico redatto ai sensi del D.Igs 196/2003 dell’Istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle, documenti, telefonare o altro senza averne fatta richiesta motivata agli addetti dell’ufficio di segreteria.
d)    Per la richiesta dei documenti, di norma viene richiesta la forma scritta: anche a mezzo telefono. (Fonogramma).
e)    I certificati di servizio, di norma, vengono rilasciati nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 gg. dalla richiesta che dovrà sempre avere forma scritta e/o di fonogramma.
Le urgenze saranno evase a seguito di accordi presi con il responsabile del procedimento al   momento della richiesta.
f)    I certificati di studio, di frequenza sono consegnati in giornata; in caso di particolare difficoltà i tempi saranno concordati con il responsabile del procedimento.
g)    Le copie dei documenti agli atti dell’ufficio sono rilasciate osservanza di quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e dalle circolari del M.P.I. n° 278 del 30/9/1992, 25 maggio 1993, n° 163 e n° 94 del 16/3/1994 che prevedono il rimborso dei soli costi di riproduzione mediante marche da bollo. In caso di richiesta di copie conformi all’originale, dovranno essere apposte le marche da bollo secondo la tariffa vigente.
h)    L’utente, nel presentare all’istituto documenti che debbono comprovare stati, fatti o qualità personali, può avvalersi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell’art. 46 del DPR 30/12/2000, n°445.
Art. 4  – Acquisti
a)    Le richieste di acquisti, sia esse in conto capitale che di facile consumo o riconducibili al DS sono fatte in forma scritta, con allegata relazione del richiedente contenente le motivazioni e finalità didattiche. I beni da acquistare seguiranno le procedure dettate dal Decreto 1/2/2001
n° 44, e saranno disponibili solo a conclusione di tutte le formalità previste per legge (tempi    tecnici 60 gg.).
b)    I rapporti con i fornitori sono gestiti esclusivamente dall’ufficio di dirigenza dal direttore SGA e dall’ Ass. Amm.vo responsabile del procedimento.
Art. 5 – Assenze
a)    Il personale usufruisce dei permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto a livello contrattuale. Le assenze per malattia devono essere comunicate in segreteria entro la prima ora; le assenze per ferie e per motivi personali o familiari devono essere richiesti al DSGA e al dirigente scolastico.

Art. 6 – Responsabilità
a)    Sul personale non docente incombono responsabilità di tipo civile, penale,  disciplinare, amministrativa, contabile.

Art. 7 – Riconoscimento
a)    Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il loro nome( cognome puntato).

Art. 8 – Rapporti con utenza
a)    Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

Art. 9 – Telefoni cellulari
a)    L’utilizzo dei telefoni cellulari è consentito purché non interferisca con i compiti del personale e non rechi disturbo alle attività didattiche.

Art. 10   – Sanzioni e procedure disciplinari
a)    Le sanzioni e le procedure disciplinari sono contenute nel Contratto nazionale.

Capitolo IIICollaboratori Scolastici
 I collaboratori scolastici dovranno attenersi alle seguenti disposizioni di carattere generale e organizzativo, finalizzate al funzionamento corretto e regolare dell’istituzione scolastica. Si confida nella scrupolosa applicazione di quanto in seguito specificato e, in generale, di tutte le norme e le disposizioni interne vigenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rimanda alla normativa in vigore, alle apposite circolari interne e alle disposizioni impartite dal Direttore amministrativo.
 Art. 1  – Circolari – Albo
a)    I collaboratori dovranno tempestivamente sottoporre all’attenzione dei docenti le circolari inviate dalla presidenza e dovranno richiedere la firma dei docenti medesimi  in caso di persistente rifiuto dovranno prendere nota del rifiuto e avvertire la direzione.
b)    I docenti, inoltre, devono leggere gli avvisi indirizzati agli alunni e portati alle classi dai collaboratori. I collaboratori segnaleranno alla presidenza ogni eventuale irregolarità nella comunicazioni degli avvisi interni. Le comunicazioni inviate all’albo dovranno essere raccolte negli spazi e nei raccoglitori messi a disposizione.

Art. 2 – Chiavi
a)    I collaboratori dovranno trattenere con sé e portare fuori dai locali della scuola solo le chiavi necessarie all’apertura; le chiavi dei locali interni (aule, laboratori) devono essere depositate all’interno della scuola in maniera che siano facilmente reperibili; le chiavi in loro possesso dovranno essere immediatamente consegnate in segreteria in caso di assenza del collaboratore a cui sono affidate.

Art. 3 – Chiusura porte esterne
a)    Le porte che comunicano con l’esterno dovranno essere tenute chiuse ed aperte solo in caso di effettiva necessità, per consentire l’uscita, o l’entrata a chi abbia suonato il campanello.

Art. 4 – Comunicazioni entrate in ritardo delle  classi e uscite anticipate        delle classi
a)    I collaboratori dovranno trasmettere immediatamente alle classi le comunicazioni relative alle entrate o alle uscite anticipate autorizzate dalla presidenza. Le comunicazioni saranno consegnate ai docenti in servizio nelle classi affinché le dettino agli alunni prendendo nota dell’avvenuta dettatura sul registro di classe.

Art. 5   – Fumo
a)    I collaboratori scolastici dovranno vigilare attentamente sul rispetto del divieto di fumare negli ambienti scolastici.
Art. 6   – Pulizia e igiene reparti assegnati
a)    Tutti gli operatori scolastici, ognuno per le rispettive competenze e per i reparti assegnati dal Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), si impegnano a garantire ai locali scolastici adeguate condizioni di pulizia, accoglienza e sicurezza al fine di garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il Personale.
b)    Il Personale ausiliario si adopererà a garantire la costante igiene dei servizi attraverso un accurato controllo degli stessi che si svolge in tre momenti: all’inizio dell’attività scolastica, dopo l’intervallo, al termine dell’attività scolastica e ogniqualvolta se ne ravviserà la necessità.
c)    I materiali di pulizia saranno prevalentemente di contenuto disinfettante soprattutto per i servizi igienici.
d)    Eventuali problemi che sorgano nell’esecuzione dei compiti assegnati dovranno essere comunicati immediatamente al DSGA.
Art. 7   – Sorveglianza locali
a)    I locali delle scuola devono essere costantemente sorvegliati. Deve essere impedito l’ingresso di estranei. Eventuali problemi devono essere segnalati immediatamente all’ufficio di presidenza (Dirigente, Collaboratori del Dirigente, docenti responsabili di plesso) o al DSGA.
Art. 8   – Uscite degli studenti durante le lezioni
a)    Di norma può uscire un solo alunno alla volta e per un tempo limitato. Agli alunni non deve essere permesso di intrattenersi nei corridoi, nemmeno al termine delle esercitazioni in classe. I collaboratori dovranno invitare gli alunni a non restare oltre il dovuto fuori dalle rispettive aule; dovranno segnalare ai docenti, o se necessario alla presidenza, eventuali alunni che rifiutino di entrare nelle aule.
Art. 9   – Vigilanza alunni – disciplina
a)    Il personale ausiliario presenzia all’ingresso e all’uscita degli alunni.
b)    Dovrà segnalare le assenze dei docenti immediatamente in segreteria.
c)    Ha compiti sostitutivi di vigilanza, in caso di breve assenza dall’aula per oggettiva necessità dell’insegnante.
d)    Dovrà svolgere un’effettiva sorveglianza sulle classi specialmente in casi di particolare necessità.
e)    Durante gli spostamenti degli insegnanti i collaboratori scolastici dovranno, per periodi di norma comunque inferiori a cinque minuti, vigilare sugli alunni.
f)    Al personale ausiliario è affidato il compito di controllare il comportamento degli alunni nei servizi.
g)    Qualora sorgano problemi di disciplina i collaboratori chiederanno l’intervento del docente incaricato della vigilanza, ovvero del docente più vicino per motivi di servizio, o eventualmente del responsabile di plesso.
h)    Negli eventuali casi di comportamento indisciplinato, o tale da recare disturbo, i collaboratori dovranno richiamare tempestivamente gli alunni.
i)     I collaboratori dovranno intervenire immediatamente non appena riscontrino che gli alunni rechino danno alle strutture o alle suppellettili

Art. 10  – Norme generali di comportamento; problemi relazionali o ambientali
a)    Nell’esercizio dei loro compiti i collaboratori dovranno in ogni occasione mantenere atteggiamenti e modi di presentarsi conformi alla cortesia e al decoro.
b)    Dovranno manifestare disponibilità alla collaborazione nei confronti di docenti, personale amministrativo e tecnico, studenti, genitori e colleghi.
c)    Dovranno evitare contrasti o litigi con i colleghi, segnalando eventuali situazioni problematiche al DSGA o al Dirigente.
d)    Qualora sorgano problemi relazionali o ambientali, potranno darne comunicazione, in forma riservata e rispettosa della privacy, al Dirigente, il quale, sentiti gli interessati adotterà le opportune misure, interpellando eventualmente personale esterno provvisto delle opportune competenze.

I Collaboratori Scolastici devono inoltre:

 e)    Firmare il registro di presenza del personale.
f)     Accertare In ogni turno di lavoro l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
g)    Indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro.
h)    Essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza.
i)     Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo.
j)    Collaborare con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio.
k)    Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.
l)     Svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d’istruzione.
m)   Essere sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno.
n)    Evitare di parlare ad alta voce.
o)    Non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.
p)    Invitare tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento.
q)    Prendere visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio.
r)    Comunicare prontamente in Direzione situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
s)    Accogliere il genitore dell’alunno , che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà alla annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
t)    Apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi.
u)    Prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
v)    Controllare al termine del servizio ,dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
a. che tutte le luci siano spente;
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
f. gli ausiliari addetti ,e loro sostituti, agli uffici controlleranno che siano  chiuse tutte le porte degli uffici.
w)   Il personale ausiliario è tenuto ad indossare un abbigliamento dignitoso e adatto alle proprie funzioni. È fatto obbligo di indossare capi di vestiario o scarpe che non impediscano il normale svolgimento delle mansioni assegnate o che pregiudichino la sicurezza personale nell’adempimento del lavoro.

Capitolo IV –  Docenti

Art. 1  – Libertà d’insegnamento
a)    Il docente ha libertà di scelta sul piano metodologico -didattico. L’esercizio di tale libertà è strettamente legato al dovere di una specifica preparazione professionale ricca ed articolata, che consenta di compiere, in modo flessibile ed efficace, la scelta più opportuna in relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della programmazione didattica.
b)    La libertà di insegnamento, inoltre, deve coniugarsi con una metodologia collegiale di lavoro; pertanto, vanno perseguiti una sintonia sul piano degli stili educativi e un raccordo sul piano interdisciplinare a livello di equipe pedagogica; vanno, inoltre, rispettate le deliberazioni e la programmazione delle attività degli organi collegiali.
Art. 2  – Professionalità
a)    E’ diritto ma anche dovere del docente, accrescere la propria preparazione culturale e professionale, attraverso un approfondimento personale, ma anche tramite il confronto-scambio con i colleghi, anzitutto con quelli dell’Istituto.
b)    Fa parte della deontologia professionale un costante impegno nella progettazione, nella realizzazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle attività educativo-didattiche e nella partecipazione attiva e collaborativa alle attività funzionali all’insegnamento promosse dall’Istituto.
c)    L’Istituto, in base alle proprie disponibilità finanziarie, organizza ogni anno dei corsi di aggiornamento; coloro che sono in servizio anche in altri istituti possono aderire alle eventuali iniziative ivi promosse.
Art. 3   –Comunicazione interpersonale
a)     E’ importante che, a livello d’istituto, le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e componenti varie della scuola) avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno del rispetto altrui, della comprensione e della valorizzazione reciproca. Nello specifico, i docenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che non sia discriminante nei confronti degli alunni e che non trascenda in eccessi verbali e comportamentali.

Art. 4   – Dovere di informarsi
a)    Tutti i docenti sono tenuti a leggere attentamente gli avvisi che vengono trasmessi dalla dirigenza e ad apporvi in calce la propria firma, per presa visione. I docenti fiduciari, avvalendosi anche dell’aiuto di un collaboratore scolastico, cureranno l’applicazione di tale disposizione. In ogni caso le circolari e gli avvisi inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati.
Art. 5    – Orario di servizio
a)    Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività/lezioni.
b)    Gli orari vengono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico e, dove possibile, mirando ad una distribuzione equilibrata delle discipline nel corso della settimana, tenendo conto, in particolare, dei rientri pomeridiani, in modo da evitare nei giorni in cui questi sono programmati l’accumulo di materie particolarmente impegnative, compatibilmente con l’organizzazione scolastica.
Art. 6   –Cambiamento di orario e di turno
a)    In caso di necessità, dovute ad iniziative d’Istituto o di altre istituzioni scolastiche (aggiornamento, incontri di gruppi, progetti…), col consenso del dirigente scolastico, è possibile effettuare dei cambiamenti d’orario.
b)    Nel caso in cui il cambiamento sia dovuto a ragioni che riguardano la sfera personale, è necessario chiedere l ’autorizzazione al Dirigente Scolastico.
c)    In entrambi i casi va redatta, comunque in forma scritta, una richiesta del cambiamento che si vuole effettuare, precisando la motivazione, la soluzione organizzativa adottata; essa va firmata anche dal docente o dai docenti che prendono in carico la classe o le classi e deve essere consegnata al fiduciario del plesso, che a sua volta consegnerà in segreteria a conclusione dell’anno scolastico.
Art. 7  – Utilizzo ore di programmazione settimanale (scuola primaria)
a)    Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di scuola primaria si svolgono ogni martedì pomeriggio in orari stabiliti dal Collegio Docenti. Tali ore, qualora si presentino delle esigenze didattiche particolari, possono essere svolte su base plurisettimanale. Il docente non deve mai superare le sei ore di orario continuativo.

Art. 8   –Ore di compresenza
a)    Le ore di compresenza sono utilizzate per le attività in classe e nei laboratori. In caso di necessità, esse vengono utilizzate per supplire colleghi assenti.

Art. 9   –Vigilanza sugli alunni
a)    Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo), a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle attività fino al termine delle stesse, compreso il momento di uscita da scuola. Pertanto, oltre che per ragioni di deontologia professionale, anche per motivi di responsabilità civile e penale, è un dovere dell’insegnante rispettare scrupolosamente gli orari.
b)    Il docente responsabile della classe o del gruppo affidatogli, non può uscire dall’aula se non per motivi indilazionabili ed eccezionali, nel qual caso deve affidare la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico (se l’assenza non supera i 10 minuti) o ad un eventuale collega disponibile.
c)    In caso di ritardo di un docente, nell’eventualità che fosse già avvenuta la sostituzione, verrà mantenuto l’incarico al docente già in classe, mentre il docente in ritardo dovrà effettuare il recupero successivamente.
d)    In caso di assenza di un docente, in attesa che arrivi il supplente, la classe va coperta da un collega disponibile o, se la previsione della mancata copertura non supera i 10 minuti, da un collaboratore scolastico; diversamente, si attueranno le disposizioni previste nei singoli plessi.
e)    Durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall’aula; solo in situazioni di emergenza l’insegnante, sotto la propria responsabilità, può consentire rapide uscite all’interno dell’edificio scolastico o, al massimo, del cortile. Non è possibile mandare o permettere che vada a casa un alunno dopo l’inizio delle attività/lezioni.

Art. 10   -Cambi d’ora
a)     Al cambio d’ora i singoli docenti, al fine di prevenire atteggiamenti incontrollati, confusione e caos nei corridoi e lungo le scale che disturberebbero le classi che stanno seguendo le lezioni, devono raggiungere con sollecitudine la propria scolaresca oppure accompagnare gli alunni loro affidati nelle rispettive aule o locali (laboratori, aule attrezzate e palestra), in cui è previsto lo svolgimento delle attività.

Art. 11   – Sostituzione colleghi assenti

Scuola primaria

a)    Nella scuola primaria, in caso di assenze da 5 a 10 giorni, si provvede alla sostituzione secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

  • ricorrendo ai docenti che svolgono servizio in compresenza e anche ai docenti di   sostegno nei casi in cui gli alunni portatori di handicap loro affidati non siano particolarmente gravi;
  • ricorrendo a docenti non in servizio (per ore libere o giorno libero) mediante l’utilizzazione delle ore di compresenza (non solo della giornata, ma anche di quelle restanti nella medesima settimana ed eventualmente anche di quelle relative alle settimane successive, rimanendo però all’interno del monte ore annuo, qualora nell’organizzazione settimanale dell’orario non si sia provveduto ad una loro distribuzione funzionale alle supplenze);

b)    per assenze di un solo giorno, qualora non sia possibile ricorrere ai criteri sopra indicati, si provvederà ad attuare le disposizioni previste nei singoli plessi.

c)    Al fine di consentire un’organizzazione efficiente del servizio ed equa quanto ai carichi di lavoro, il docente fiduciario di ciascun plesso viene incaricato dal dirigente scolastico a provvedere all’applicazione delle norme sopra indicate, predisponendo un calendario di reperibilità dei colleghi, non in servizio, ma aventi ore di compresenza a disposizione, a cui ricorrere per le supplenze in caso di necessità.

Scuola secondaria di primo grado

d)    Fino ad assenze non superiori a 10/15 giorni, si provvede alla sostituzione con docenti che hanno ore a disposizione secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

  • utilizzo degli insegnanti della stessa materia;
  •    utilizzo degli insegnanti della classe;
  •   utilizzo degli insegnanti del plesso.

e)    Qualora non vi siano docenti a disposizione, si ricorre a colleghi non in servizio ma disponibili a svolgere ore eccedenti, seguendo i medesimi criteri precedentemente indicat

Art. 12   – Assenze dalle lezioni

a)    Il docente che ha bisogno di assentarsi per malattia o per maternità, secondo quanto previsto dai Contratti, deve comunicare telefonicamente in segreteria all’assistente amministrativo appositamente incaricato l’assenza (o anche l’eventuale continuazione dell’assenza), con tempestività e comunque non oltre l’inizio delle lezioni scolastiche e, successivamente, non appena disponibile il referto medico, anche il numero dei giorni.

b)    Il docente deve recapitare (anche via fax) il certificato medico che giustifichi l’assenza, entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale sua prosecuzione. Se il certificato è stato inviato via fax è necessario poi sostituirlo con l’originale quanto prima.

c)     Il dirigente scolastico può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza. Il controllo non può aver luogo se il docente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

d)    In caso di richiesta di permessi per motivi personali e familiari, per aspettativa o per ferie, il docente deve rivolgersi direttamente al dirigente scolastico, avvisare inoltre la segreteria del permesso concesso, oltre che presentare la relativa richiesta scritta.

e)     Il dirigente scolastico può concedere, per particolari esigenze personali e a domanda, al docente di ruolo o supplente con nomina annuale , permessi brevi fino a due ore al giorno, per un massimo di 18 ore annue (per i docenti della scuola secondaria di primo grado), 24 ore (per i docenti della scuola primaria), purché si possa procedere alla sostituzione del richiedente con personale in servizio; pertanto, l’insegnante che abbia bisogno di un permesso breve, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico o al fiduciario del plesso e compilare l’apposito modulo, specificando chiaramente a quale insegnante viene affidata la custodia degli alunni.

f)    Entro i due mesi successivi, il docente deve recuperare le ore richieste, dando priorità alle supplenze e allo svolgimento di interventi didattici integrativi.

Art. 13   – Assenze dalle attività funzionali all’insegnamento

a)    L’eventuale assenza dalle riunioni, rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento (40 ore), va giustificata al dirigente scolastico. Se tale assenza eccede le 80 ore previste dal Contratto, non verrà recuperata.

Art. 14   – Diritti sindacali: assemblee, uso locale, bacheca, permessi
                                  (regolamentati dal   CNL)

a)    I docenti, sia di ruolo che supplenti, possono partecipare alle assemblee organizzate dalle associazioni sindacali in orario di lavoro, della durata di due ore, collocate all’inizio o al termine delle lezioni, per un massimo di 10 ore pro capite annuali.

b)    I docenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) possono esercitare i seguenti diritti: uso (temporaneo) di un locale, uso di una bacheca, convocazione dell’assemblea del personale, uso di permessi retribuiti in base a quanto stabilito a livello contrattuale.

c)     Anche i sindacati rappresentativi, direttamente o tramite un proprio rappresentante, possono esercitare i seguenti diritti: uso di un locale, disponibilità di una bacheca, possibilità di indire assemblee.

Art. 15   – Domanda cumulo di impegni

a)    Il docente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.
b)    E’ consentito invece, previa autorizzazione del dirigente scolastico (e, pertanto, in tale caso è necessario presentare apposita richiesta scritta), esercitare “libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.

Art. 16   – Disponibilità e ritiro della disponibilità all’insegnamento della religione cattolica nella Scuola Primaria

a)    I docenti che intendono modificare la scelta in merito all’insegnamento della religione cattolica (sia nel caso in cui si voglia dare ex novo la disponibilità, sia che si voglia revocare la disponibilità data precedentemente) debbono presentare un’apposita dichiarazione entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 17   – Divieto di fumo

a)    E’ assolutamente vietato fumare nei locali scolastici, sia durante le lezioni che durante le riunioni.

b)    In ogni scuola sono affissi appositi cartelli con l’indicazione del divieto. In caso di trasgressione il personale incaricato dal Dirigente richiederà il pagamento di un’ammenda, ai termini di legge.

Art. 18   – Divieto uso cellulari

a)    Durante le lezioni e le riunioni è vietato l’uso dei telefonini, sia per ricevere che per trasmettere messaggi. E’ chiaro che la trasgressione di tali divieti – laddove si verifichino – non può essere consentita in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti.

Art. 19   – Responsabilità

a)     Sul docente incombe la responsabilità di tipo civile, penale e disciplinare.

Art. 20   – Sanzioni

a)    Le norme disciplinari sono contenute nel D. Lgs n. 297/1994.

Indicazioni sui doveri dei docenti

b)    Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione.

c)     Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro, continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.

d)    In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.

e)    Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l’autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito (e la persona che è venuta a prelevarlo).

f)     I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere custoditi nel cassetto personale o di classe, a disposizione della Presidenza e dell’eventuale docente supplente.

g)    I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati, gli argomenti svolti e le verifiche programmate che di norma non si dovrebbero mai sovrapporre.

h)    I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

i)     Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.

j)    Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

k)    Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.

l)     In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi.

m)   Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

n)    I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

  • o)    E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

p)    E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

q)    Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.

r)    I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

s)    Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

t)    I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.

u)    I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte tramite diario.

v)    Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.

w)   Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani….) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.

x)    Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.

Capitolo V – Alunni

 
La scuola riveste un ruolo fondamentale nella formazione di un individuo non soltanto per il sapere che trasmette ma soprattutto perché l’ambiente scolastico è momento centrale per lo sviluppo della socialità della persona. Ogni alunno si confronta con sé stesso e con l’altro in un contesto di reciprocità nel quale vi è corrispondenza tra diritti e doveri come si conviene ad una società sempre più multiculturale, che si nutra di rispetto, integrazione e tolleranza.
 Diritti
Ogni alunno ha il diritto di essere accettato e rispettato nella propria individualità; le differenze di stili relazionali e cognitivi, di genere, di cultura e di etnia costituiscono delle potenzialità che vanno adeguatamente considerate e valorizzate a livello educativo. Coloro che presentano problemi (handicap, difficoltà di apprendimento…) devono essere aiutati mediante apposite strategie e interventi individualizzati, in modo che possano sviluppare al massimo le proprie potenzialità, sia da un punto di vista cognitivo che socio-affettivo.

Doveri
Ogni alunno ha il dovere di corrispondere alle proposte educative della scuola con impegno costante e disponibilità; ha il dovere di rispettare le norme che regolano la vita scolastica ed in generale il vivere civile; ha il dovere di rispettare i compagni, gli insegnanti, il personale tutto della scuola e comunque chi nella scuola e nei servizi ad essa collegati esplichi funzioni educative e/o di assistenza anche a carattere temporaneo.

Art. 1   – Diritto di trasparenza: didattica
a)    L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

b)    Nella scuola primaria essa si esplica con una richiesta sempre chiara da parte degli insegnanti, affinchè gli alunni possano adeguatamente rispondere alla consegna data. Nella scuola secondaria di primo grado, il coordinatore del C.di C. si fa carico di illustrare alla classe il POF e il Regolamento di Istituto, per i punti che riguardano gli alunni, e di recepire osservazioni e suggerimenti da porre all’analisi e alla discussione del consiglio di classe.

c)    I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

d)    La valutazione del lavoro svolto è quanto più possibile tempestiva e contiene gli elementi che consentono agli alunni di individuare i propri punti di forza e di debolezza (autovalutazione) e di attivare processi autonomi di miglioramento.

Art. 2   – Diritto di trasparenza: norme di comportamento

a)    La scuola predispone un documento sintetico relativo alle norme di comportamento ed alle sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. Detto documento viene distribuito all’inizio di ogni anno scolastico agli studenti ed alle famiglie per opportuna conoscenza e fattiva cooperazione.

b)    Sanzioni
c)    Tutto quanto attiene alle sanzioni ed alla modalità di applicazione delle stesse è disciplinato da apposito Regolamento interno a cui si rimanda.

Art. 3   – Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento  della religione cattolica

a)    La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere compiuta dai genitori (o da chi esercita la patria potestà) all’atto dell’iscrizione alla scuola, utilizzando l’apposito modulo che la Segreteria dell’Istituto fornisce.

b)    La scelta ha valore per l’intero anno scolastico ma potrebbe essere modificata nel corso dell’anno.

c)    La scelta compiuta all’atto dell’iscrizione avviene d’ufficio per le classi successive del medesimo grado scolastico, a meno che venga comunicata una sua variazione entro la data chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico a partire dal quale si intende attivare il cambiamento.

d)    La comunicazione di variazione della scelta va effettuata con le modalità di cui sopra.

Art. 4   – Servizi scolastici a domanda individuale

a)    In sede di iscrizione la scuola può, per propria opportuna conoscenza, chiedere alle famiglie a quali servizi a domanda individuale (anticipo o posticipo scolastico, servizio scuola-bus, servizio mensa) sono interessate.

b)    La scuola chiarisce tuttavia che l’indicazione fornita nei moduli di iscrizione alla scuola non costituisce iscrizione ai servizi a domanda individuale.

c)    L’iscrizione definitiva a detti servizi deve essere perfezionata presso l’Ente erogante secondo le modalità di volta in volta previste.

d)    I servizi a domanda individuale sono regolati da norme proprie che gli utenti si impegnano a rispettare.

Art. 5   – Zainetti e altro materiale scolastico

a)    Il peso degli zainetti deve essere contenuto, in misura proporzionata all’età degli alunni.

b)    Gli alunni devono abituarsi a portare a scuola solo il materiale quotidianamente necessario allo svolgimento delle attività programmate, evitando quanto non utilizzato.

c)    Gli insegnanti forniscono indicazioni in merito agli studenti ed alla famiglia affinché possa collaborare nella presa di coscienza dell’alunno rispetto al materiale scolastico da portare.

d)    La scuola, per quanto possibile e prioritariamente per la scuola primaria, destina suppellettili atte a conservare il materiale scolastico da usarsi solo in classe o non necessario allo svolgimento dei compiti a casa.

e)    A scuola, lo zainetto e il materiale scolastico portato dagli alunni per le attività didattiche, deve essere collocato sotto il banco, sull’apposito ripiano (se esiste e se è sufficientemente capiente) o appeso all’eventuale gancio; in ogni caso, deve trovarsi in una posizione tale da evitare intralcio alle persone.

Art. 6   – Ritardo ed uscite anticipate

a)    Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di inizio delle lezioni, facendo ingresso nell’edificio scolastico al suono della prima campanella. Il ritardo sarà tollerato solo se occasionale e di modesta entità. La scuola si riserva la facoltà di chiederne giustificazione. In caso di ritardo reiterato la scuola provvede ad informare la famiglia.

b)    L’alunno che arriva in  ritardo entra e giustifica il giorno successivo.

c)    L’alunno che eccezionalmente e per motivate ragioni entri a scuola in orario diverso da quello di inizio lezioni, deve essere accompagnato da un genitore o da un adulto autorizzato precedentemente e in forma scritta dai genitori stessi.

d)    Durante l’orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola.

e)    Nel caso in cui i genitori vogliano un’uscita anticipata del proprio figlio, devono ritirarlo personalmente o farlo ritirare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta. Non è consentita, in via normale, l’uscita solo su richiesta telefonica.

f)     Inoltre, è necessario che il genitore (o l’adulto delegato) rilasci una dichiarazione scritta su un apposito modello predisposto dalla scuola, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli insegnanti a partire dal momento del ritiro.

g)    In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa

Art. 7   – Assenze

a)    La frequenza scolastica è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo, ogni alunno è tenuto ad evitare assenze che non siano strettamente necessarie.

b)    I genitori devono giustificare sempre le assenze dei propri figli per scritto, tramite il diario, che deve essere mostrato dall’alunno al docente di classe in servizio alla prima ora.

c)     Qualora l’insegnante rilevasse che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre ben giustificati, deve segnalare ai genitori l’irregolarità e, in caso di persistenza della medesima situazione, deve avvisare il dirigente scolastico.

Art. 8   – Norme di comportamento

a)    Le norme che seguono hanno lo scopo di indicare comportamenti idonei a garantire lo svolgimento corretto e regolare delle attività scolastiche e a prevenire eventuali danni ed infortuni agli alunni.

b)    Il raggiungimento di tali obiettivi richiede, necessariamente, collaborazione ed interventi educativi congiunti tra scuola e famiglie, nella specificità dei loro ruoli.

Art. 9 -Edificio scolastico, arredi, suppellettili e strumentazione didattica

L’ edificio scolastico, gli arredi, le suppellettili e la strumentazione didattica sono un patrimonio dell’intera comunità scolastica che deve poterne disporre a lungo e nelle condizioni più idonee.
Pertanto l’alunno:
a)    deve fare un uso accurato delle varie suppellettili, dell’arredo (banchi, sedie, ecc.), della strumentazione didattica e di tutto il materiale scolastico;

b)    deve fare un uso accurato delle tecnologie che la scuola mette a disposizione per l’attività didattica (laboratori linguistici, laboratori multimediali, laboratori tecnici-scientifici);

c)    deve rispettare la struttura scolastica, evitando di procurare qualsiasi danneggiamento alla stessa;

d)    non deve sporcare per terra e lasciare rifiuti sotto il banco. Nelle aule e negli spazi esterni ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente;

e)    deve utilizzare i servizi igienici in modo corretto, rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia.

f)    in palestra, deve utilizzare scarpe apposite da calzare negli spogliatoi nell’imminenza dell’inizio della lezione di educazione fisica.

g)    L’alunno è personalmente responsabile di eventuali danni arrecati e deve corrisponderne il risarcimento, nelle forme previste dal Regolamento di Disciplina. Laddove non sia possibile identificare il responsabile del danno, la scuola individua di volta in volta le modalità più idonee per la riparazione del danno. Gli alunni sono tenuti a segnalare immediatamente all’insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo l’attività didattica eventuali danni e rotture rilevati al fine di evitare di esserne considerati responsabili.

Art. 10   – Sicurezza generale ed individuale

a)    L’alunno è tenuto ad un comportamento che garantisca la propria ed altrui incolumità.
Pertanto l’alunno:

  • non deve assolutamente portare a scuola oggetti pericolosi che possano arrecare danno a se stessi e agli altri (coltelli, taglierini…). In caso di ritrovamento di tali oggetti si procederà al loro ritiro e, per la riconsegna, si convocheranno a scuola i genitori interessati.
  • deve evitare di indossare accessori personali (orecchini,borchie , cinture…) che possano arrecare danno a se stessi ed altri;
  • deve evitare scherzi che possono causare pericolo;
  • non deve sporgersi dalle finestre o dai parapetti;
  • non deve correre nei corridoi, scale, laboratori, ecc.;
  • non deve spiccare salti dai gradini delle scale;
  • non deve ingombrare i pavimenti dei vari ambienti con cartelle o altri oggetti che possono causare incidenti o essere di impedimento in caso di evacuazione;
  • non deve lanciare carta o altri oggetti;
  • non deve fare a botte con i compagni;
  • non deve sostare o transitare in zone pericolose, né entrare in ambienti o zone in cui vige il divieto di accesso (spazi a rischio, quadri elettrici, ecc.) le porte e le scale di sicurezza devono essere usate solo in caso di evidente pericolo;
  • deve segnalare immediatamente cause di pericolo rilevate;
  • non può utilizzare l’ascensore della scuola se non con specifica autorizzazione ed accompagnato;
  • deve osservare le procedure ed i comportamenti stabiliti nel Piano di evacuazione, in presenza di un’emergenza o di esercitazioni.

Art. 11  – Contegno personale, comportamento in aula, con i compagni, con gli insegnanti

a)    Nella scuola l’alunno è tenuto ad osservare un comportamento socialmente
condivisibile, all’insegna del rispetto reciproco.
Pertanto l’alunno deve:

  • rispettare i compagni, gli insegnanti, tutto il personale che opera nella scuola;
  • intervenire ordinatamente durante le lezioni, secondo le indicazioni degli insegnanti;
  • impegnarsi nelle attività che si svolgono a scuola o che vengono assegnate come compiti a casa;
  • rispettare le idee degli altri, ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti offensivi;
  • non deve urlare o fare schiamazzi, deve evitare atti e parole che possano provocare disturbo;
  • recarsi a scuola pulito e ordinato nella persona e nell’abbigliamento. In particolare l’abbigliamento deve essere decoroso e privo di eccessi;
  • rispettare il materiale e l’abbigliamento dei compagni;
  • non deve tenere con sé o nella cartella oggetti estranei all’attività scolastica (giocattoli, illustrazioni e giornali non richiesti dall’attività didattica ecc.), che possano essere motivo di distrazione. In caso di ritrovamento di tali oggetti si procederà al loro ritiro e, per la riconsegna, si convocheranno a scuola i genitori interessati;
  • è invitato a non portare a scuola denaro ed oggetti di valore  in quanto la scuola declina ogni responsabilità circa eventuali furti o danneggiamenti;
  • non deve consumare cibi o bevande durante le lezioni;
  • non può invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola;
  • per necessità e problemi, deve rivolgersi agli insegnanti;
  • può uscire dall’aula solo per motivi validi e col permesso del docente in servizio.
  • non può uscire dall’aula durante il cambio delle ore e durante la momentanea assenza degli insegnanti;

b) E’ assolutamente vietato per gli studenti utilizzare il telefono cellulare e/o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica.
La violazione di tale divieto comporta sanzioni disciplinari quali l’annotazione sul registro di classe, il ritiro temporaneo del telefono e la riconsegna dello stesso direttamente ai genitori.

Art. 12   – Materiale scolastico e compiti assegnati
a)    L’alunno deve:

  • presentarsi a scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata ,
  • avere sempre nella propria cartella il diario che serve sia per annotare i compiti assegnati sia per scrivere tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia. Il diario, configurandosi come un documento ufficiale, deve essere tenuto decorosamente.

Art. 1 3   – Ingresso a scuola, uscite e spostamenti

a)    Le scolaresche e/o i gruppi di lavoro dovranno spostarsi fra le aule o recarsi dalle stesse ai laboratori o in palestra solo in presenza del docente interessato.

b)    Durante il trasferimento all’interno della scuola o in palestra gli alunni procederanno uniti, senza corse, evitando schiamazzi o atti di vandalismo e presteranno ascolto ai richiami dell’accompagnatore.

c)    Terminate le lezioni gli alunni usciranno dalla scuola in modo ordinato e senza gridare, accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora fino al portone d’ingresso.

Art. 14   – Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione (vedi  Titolo  3)

a)    Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione, giochi studenteschi ,sono una preziosa occasione di arricchimento culturale e devono poter essere vissute dai partecipanti, siano essi alunni od accompagnatori con serenità ed in sicurezza, grazie alla collaborazione di tutti.
Pertanto l’alunno:

  • durante le visite e gli spostamenti a piedi, deve rimanere unito al proprio gruppo o alla propria classe, seguire il docente responsabile e le sue disposizioni;
  • deve procedere senza correre, evitando schiamazzi o atti di vandalismo;
  • per qualsiasi necessità gli alunni devono rivolgersi al proprio insegnante;
  • in pullman, deve stare seduto al proprio posto, evitare spostamenti e lo stare in piedi.
  • deve tenere sempre un comportamento corretto ed educato.
  • deve conservare con cura il documento personale di riconoscimento rilasciato dalla scuola consegnato dai docenti al momento della partenza. Tale documento va riconsegnato agli stessi insegnanti al ritorno dalla visita/dal viaggio.

Art. 15   – Infortuni (vedi regolamento)

a)    Per gli infortuni occorsi durante qualsiasi attività scolastica (lezioni, lavori pratici, visite e viaggi di istruzione, giochi della gioventù, uscite didattiche, ecc.) e durante il tragitto casa-scuola e viceversa, in caso di prestazione medica od ospedaliera, i genitori devono consegnare alla scuola, entro 24 ore, la relativa certificazione per permettere di avviare e di inoltrare in tempo utile le pratiche infortunistiche e assicurative.

Art. 16   – Mensa

a)    Il pranzo, per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, è parte integrante della giornata scolastica e costituisce un importante momento educativo. Gli alunni durante il consumo dei pasti devono mantenere un comportamento corretto e responsabile, gli insegnanti segnaleranno ai genitori comportamenti non adeguati tenuti dagli alunni, tramite il diario o di persona.

b)    Nell’ottica di promuovere l’educazione alimentare, si invitano gli alunni, almeno, ad assaggiare le diverse pietanze proposte. Riguardo alle merende del mattino è auspicabile che i genitori diano ai figli merende leggere o un frutto.

c)    I genitori possono prenotare la dieta in bianco, previa richiesta scritta agli insegnanti, per un massimo di tre giorni consecutivi. Per diete particolari è necessario presentare certificato medico in originale e due fotocopie dello stesso.

Art. 17   –  Norme sul servizio mensa

a)    Al servizio possono accedere alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento della mensa scolastica steso dalla commissione preposta.

b)    Le iscrizioni al servizio mensa dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine previsto dal Comune al fine di consentire un’adeguata organizzazione del servizio da parte delle scuole.

c)    Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non intendono usufruire del servizio, devono giustificare l’assenza-rinuncia mediante giustificazione scritta (sul libretto personale o sul diario).

d)    Gli alunni che, pur essendo iscritti, non usufruiscono del servizio mensa, devono essere prelevati a scuola dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, alle ore 12.30 (o 13.00) per la scuola primaria, alle 13.35 per la scuola secondaria, e devono rientrare dalle ore 13.30 (o 14.00), per la scuola primaria,  alle ore 14.30 per la scuola secondaria.

e)    Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.

Capitolo VI – Genitori

 
 La legge 53/2003 di Riforma della Scuola, meglio nota come Legge Moratti, fa esplicito riferimento alla cooperazione delle famiglie con la scuola per favorire la crescita e la valorizzazione dello studente. Nascono di conseguenza per i genitori una serie di diritti-doveri che devono permettere realizzare questa cooperazione.
Questo Regolamento elenca alcuni modi in cui la cooperazione genitori-scuola potrà esplicarsi, fermo restando il principio enunciato dalla Legge che farà da riferimento nei casi non esplicitamente previsti.
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante principio.

a)    I genitori partecipano con regolarità alle Assemblee di classe indette dai Rappresentanti di classe per costruire insieme un progetto educativo condiviso che potrebbe tradursi in richieste e proposte per il POF.

b)    I genitori partecipano alle Assemblee di classe con gli Insegnanti per confrontarsi con essi sull’evoluzione del progetto educativo.

c)    I genitori interagiscono con i Rappresentanti da loro eletti per segnalare problemi, proposte e quanto ritengano utile, anche al di fuori delle Assemblee,  in un processo continuo di miglioramento della proposta scolastica.

d)    I genitori collaborano con gli Insegnanti stabilendo con essi rapporti corretti, basati sulla reciproca fiducia e su un fattivo sostegno.

e)    I genitori, in quanto attori essenziali del processo educativo, responsabilizzano i figli all’assolvimento dei propri doveri di studente e di cittadino.

Capitolo VII – Disciplina

 
I provvedimenti disciplinari si propongono come strumento di educazione più che di repressione : hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Pertanto, prima dell’applicazione di provvedimenti disciplinari e qualora l’infrazione non sia frutto di un comportamento abituale o meritevole di censura immediata per la sua gravità, vanno individuate , attraverso la mediazione dei Docenti e con i soggetti coinvolti, azioni riparatrici e responsabilizzanti.
Il docente responsabile nel momento in cui avviene la trasgressione ha il dovere di intervenire rendendo protagonista l’alunno o gli alunni coinvolti nell’espletazione dei seguenti processi:

  • ricostruzione oggettiva/descrittiva del fatto,
  • rilevazione degli effetti prodotti sugli altri e su di sé,
  • ricerca di possibili soluzioni per regolarizzare la situazione,
  • scelta della soluzione ritenuta migliore con relativo piano      attuativo,
  • valutazione degli effetti conseguenti all’applicazione della      soluzione prescelta.

Art. 1   – Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

a)    nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;

b)    in nessun caso può essere sanzionata , né direttamente , né indirettamente , la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità;

c)     la responsabilità disciplinare è personale (peraltro, i principi di obiettività e di imparzialità a cui si richiama il presente regolamento – considerato il delicato compito che la scuola è chiamata a svolgere – non possono, nell’erogazione delle sanzioni, non tener conto della situazione personale dell’alunno);

d)    nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;

e)    la volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola , sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare;

f)    e le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell’alunno dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo;

g)    la reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore;

h)    l’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati;

i)     nella scelta della sanzione disciplinare occorre tener conto della personalità dell’alunno;

j)    nel caso in cui si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri previsti, verranno applicate le sanzioni disciplinari per comportamenti di corrispondente gravità.

Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2   –Vari tipi di sanzioni
 
a)    AMMONIZIONE (da parte dei docenti – tipo A) verbale o scritta sul diario e sul registro di classe.

  • il richiamo verbale o scritto da annotare sul diario e sul registro di classe dall’insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente  violazione disciplinare.

 
b)    AMMONIZIONE (da parte del Dirigente Scolastico – tipo B) verbale o scritta e sul registro di classe.
 

  • la censura verbale da annotare sul registro di classe viene irrogata dal D.S a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
  • la censura scritta, con specifica comunicazione alla famiglia, viene irrogata dal D.S. a seguito di segnalazione, concordata con gli insegnanti di classe, di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare da annotare per memoria anche sul registro di classe.

N.B. L’ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del D. S., può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.
c)    ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (tipo C – Disposto dal Dirigente Scolastico, in caso di mancanza grave, o su delibera del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con la sola componente docente ed in attesa della convocazione d’urgenza e delle decisioni dell’Organo di Garanzia).

  • allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro di classe;
  • esclusione temporanea o per l’intero anno scolastico da attività (corsi vari di sport, gite, ecc.) o da particolari momenti educativi (mensa, ecc.), da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro di classe.
  • allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro di classe

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per:

  • valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica ( se richiesta dall’interessato o su proposta del Dirigente Scolastico e degli insegnanti)
  • preparare il rientro a scuola.

Art. 4   – Responsabilità per danni e furti

  1. 1.   Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati alle suppellettili scolastiche o ad altro materiale affidatogli in consegna; come tale, è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati.
  1. 2.   In assenza di dichiarazione di responsabilità personale o di individuazione di colui che ha provocato danni o furti, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, potrà rivalersi su tutta la classe al fine di ottenere il risarcimento dei danni accertati.
  1. 3.   La scuola non è tenuta a rispondere di quanto viene trafugato, dimenticato o lasciato a scuola senza autorizzazione.

Art. 5   – Procedimento per irrogazione delle sanzioni disciplinari

a)    Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

  • contestazione dell’addebito ed invito all’alunno ad esporre le proprie ragioni;
  • esposizione delle proprie ragioni da parte dell’alunno, salvo volontà contraria, ed eventuale verifica istruttoria sulle stesse;
  • le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto;
  • l’alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l’allontanamento dalla scuola);
  • deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto;
  • in caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa all’alunno e ai genitori, con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

b)    Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti. Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto, tramite diario alle famiglie che hanno l’obbligo di vistare l’avviso. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l’approvazione da parte del Dirigente Scolastico.

c)    Le sanzioni di tipo B vengono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. .Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

d)    La sanzione di tipo C viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato in composizione ristretta (solo docenti) ma viene attuata dopo l’esame e la conferma da parte dell’Organo di Garanzia.

Solo nel caso in cui siano stati commessi gravi reati, tali da richiedere l’intervento degli Organi Istituzionali di competenza, l’allontanamento potrà essere immediato e con durata commisurata alla gravità della situazione e alla possibilità di reiterazione del reato.
Art. 6   – Organo di Garanzia
 
a)    Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:

  • decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari;
  • decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere all’interno della scuola.

b)    L’Organo di Garanzia tutela lo studente assicurandogli la possibilità di discolparsi facendo valere le proprie ragioni.

c)    E’ costituito dal Dirigente Scolastico (o vicario), dal Presidente del C. di I.,  da un docente , da un genitore e da un rappresentante del personale ARA.

d)    I membri dell’ Organo di Garanzia vengono designati dal  C. di I., in seno ai suoi rappresentanti.

e)    I membri dell’Organo di Garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (come genitori o docenti dell’alunno ricorrente o come rappresentante del personale ATA personalmente coinvolto nella vicenda che ha comportato la sanzione) non possono partecipare all’esame del caso e all’adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso, l’Organo di Garanzia risulta costituito dalla restante parte dei suoi membri e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di incompatibilità del Presidente, il membro più anziano convoca e presiede l’Organo di Garanzia.

f)    L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni, su delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 7  –Comportamenti configuranti mancanze disciplinari e                                    relative sanzioni
 
a)    Ritardi / assenze ripetute e non motivate
ammonizione con annotazione sul registro di classe ( Docente) (B) comunicazione scritta  e/o telefonica alla famiglia (Dirigente Scolastico)
b)    Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc.
      (A) ammonizione (Docente)
c)    Falsificare la firma dei genitori, dei docenti, etc.
      (B) ammonizione (Dirigente Scolastico)
d)    Disturbo della lezione/attività
      (A) ammonizione (Docente)
e)    Rifiuto a svolgere il compito assegnato
       (A) Ammonizione ( Docente)
f)    Rifiuto a collaborare
       (A) ammonizione (Docente)
g)    Dimenticanze ripetute del materiale scolastico
       ( A) convocazione dei genitori da parte del Docente Coordinatore
 
h)    Negligenza abituale
       ammonizione ( Docente)
       convocazione dei genitori (Docente Coordinatore e Dirigente Scolastico)
 
i)     Mancanza di collaborazione nell’accertare la verità e le responsabilità
ammonizione ( Docente e Dirigente Scolastico)

j)    Inosservanza non occasionale delle disposizioni organizzative e di sicurezza
      ammonizione ( Docente)
      ammonizione (Dirigente Scolastico)
 
k)    Disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario
      ammonizione ( Docente)
      ammonizione (Dirigente Scolastico)
l)     Linguaggio e/o gesti offensivi, comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell’altrui personalità
       (A) ammonizione ( Docente)
       (B) ammonizione (Dirigente Scolastico)
 
m)   Minacce
       (A)ammonizione ( Docente)
       (B) ammonizione (Dirigente Scolastico)
n)    Aggressione verbale/fisica anche se compiuti fuori dell’ambito strettamente scolastico
      (A)ammonizione (Docente)
      (B)ammonizione (Dirigente Scolastico)
 

  • o)    Mancato rispetto delle proprietà altrui

       (A) ammonizione (Docente) – è previsto il risarcimento del danno –
 
p)    Danneggiamento volontario o colposo
(B)– (C) – è previsto il risarcimento del danno – (Dirigente Scolastico con Consiglio di   Classe)
N.B.- Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili: ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato commisurando la gravità dell’infrazione a quelle succitate.
Art. 8   – Impugnazioni
 
a)    Contro la sanzione disciplinare di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

b)    Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia, interno alla scuola.

Art. 9   – Disposizioni finali
 
a)    Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Titolo  III

Viaggi, visite di istruzione

 
 Per quanto riguarda i viaggi di studio, se inseriti nella programmazione didattica e aventi finalità non di pura evasione ma educativo – culturali, essi vanno assimilati ad “esercitazioni didattiche” e fanno, quindi, parte integrante delle lezioni, anche se superano l’arco di una giornata.
Art. 1   – Disposizioni legislative
a)    Il Consiglio di Istituto, nel procedere alla formulazione dei criteri generali per la programmazione e per l’attuazione di visite guidate e viaggi di istruzione, si è attenuto alle più recenti disposizioni legislative emanate dal Ministero dell’Istruzione in materia.
Art. 2   – Tipologia dei viaggi

b)    Le iniziative previste dall’attuale normativa in materia di viaggi sono le seguenti:

  1. A.   Uscite brevi di singole classi che impegnino le medesime esclusivamente per il tempo-lezione dell’insegnante organizzatore, per visite a centri, monumenti, parchi, ambienti naturali o per la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive in ambito territoriale. Per questa tipologia di viaggi non si applica l’iter di approvazione di cui al paragrafo successivo ma sarà sufficiente la domanda dell’insegnante, didatticamente motivata, al Dirigente Scolastico.
  1. B.   Visite guidate che impegnino la classe (o le classi) per un’intera giornata di lezione, limitatamente alla mattinata. Si tratta di visite di interesse culturale e di studio, ivi compresa la partecipazione a manifestazione sportive (es: Giochi della Gioventù etc.) di cui sia accertata l’attinenza con il programma svolto. La visita può svolgersi anche in località diverse dalla sede d’Istituto. L’organizzazione didattica e pedagogica è di competenza dell’insegnante che ha proposto la visita.
  1. C.   Viaggi d’istruzione di uno o più giorni. Gli obbiettivi di tali visite sono gli stessi del punto precedente anche se di più ampia portata. I viaggi di durata superiore ad un giorno, effettuate di norma nel periodo primaverile, vengono organizzati dai docenti di classe in collaborazione con il Dirigente Scolastico sentito il parere dei genitori convocati in apposita seduta entro il mese di febbraio.

I costi di partecipazione alle attività di cui al punto  2) sono normalmente a carico degli alunni, salvo diversa delibera del Consiglio di Istituto. Potranno essere previsti contribuiti da parte dell’Istituto Comprensivo a favore di alunni con problemi economici. Le modalità di erogazione e il reperimento delle risorse dovranno essere stabiliti dal Consiglio d’Istituto.

Art. 3   – Limiti stabiliti per gli spostamenti degli alunni

Primaria: territorio provinciale e province confinanti. territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime. Sono possibili deroghe all’intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione.

Secondaria di 1° grado: territorio regionale e nazionale, estero.
Tenuto conto delle esigenze didattiche, nell’anno scolastico ogni classe potrà   usufruire delle seguenti possibilità :

  • Possibilità di effettuare più uscite brevi nel corso dell’a.s.
  • Possibilità di effettuare fino a cinque visite guidate, limitatamente alla mattinata, nel corso dello stesso a.s .
  • Possibilità di effettuare fino a due visite guidate di un solo giorno
  • Possibilità di effettuare una visita di più giorni la cui durata non deve comunque superare i 5 giorni (4 pernottamenti).

Art. 4   – Organi competenti

Le visite e i viaggi di istruzione devono essere proposte dai Consigli di classe, approvate dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio d’Istituto.

  • Il Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti dei genitori decide quali visite e viaggi di istruzione dovranno essere inserite nella programmazione annuale sulla base delle indicazioni didattiche fornite dal Collegio Docenti ed in conformità al Regolamento di Istituto. Fa pervenire entro novembre le proposte motivate alla Direzione che le esamina e le sottopone all’approvazione del Collegio Docenti. Il Consiglio di Classe potrà inoltre sottoporre richieste di gite e visite anche al di fuori della programmazione annuale qualora si presentino eventi di particolare interesse didattico, non altrimenti prevedibili.
  • Il Collegio Docenti verifica che le visite e i viaggi proposti dai Consigli di Classe rispondano alle reali esigenze educative e didattiche della Scuola e invia e proposte approvate al Consiglio di Istituto per la delibera.
  • Il Consiglio di Istituto decide in merito alle varie iniziative promosse dai Consigli di Classe, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell’Istituto. Il Consiglio d’Istituto autorizzerà lo svolgimento delle visite e dei viaggi se saranno assicurate le condizioni di legge previste. Il Consiglio d’Istituto fissa inoltre i criteri generali di programmazione e di svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. Il Consiglio di Istituto può delegare il Dirigente Scolastico ad autorizzare visite e viaggi di durata massima di una giornata la cui deliberazione abbia motivi di urgenza e non sia procrastinabile fino alla prossima riunione del Consiglio.
  • Il Dirigente Scolastico esegue le delibere del Consiglio di Istituto.

Art. 5   – Finalità educative e obiettivi didattici

a)    La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere , parte
integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza,    comunicazione e socializzazione: sono momenti culturali importanti e come tali devono essere preparati e valorizzati;

b)    L’uscita o il viaggio sono parte integrante dell’attività didattica: sono effettuate con la collaborazione dei docenti e durante il loro svolgimento vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche;

c)    Tutte le iniziative devono essere accuratamente preparate dai docenti ed inserite in un contesto educativo e didattico ben definito, giustificate nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa , entro i limiti delle risorse finanziarie a disposizione, in modo da pervenire alla concreta definizione dei soli progetti che, per durata e scelta delle località , siano effettivamente realizzabili;

d)    Il Collegio docenti approva soltanto quelle iniziative che, adeguatamente preparate ed inserite nella programmazione annuale, siano più confacenti ad un percorso didattico adeguato alle esigenze della classe e che si propongano il raggiungimento delle seguenti finalità educative generali:

  •     contribuire alla formazione generale della personalità dell’allievo attraverso concrete esperienze di vita in comune;
  •     acquisire la consapevolezza della propria responsabilità di cittadino nei riguardi della realtà storica, culturale ed ambientale;
  •     incoraggiare l’incontro tra culture diverse in un’ottica di tolleranza e di pacifica convivenza;
  •    sviluppare le capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica della città e l’organizzazione del territorio;
  •    completare la propria preparazione entrando in contatto con significative realtà economiche.

In particolare:

  •    approfondire la conoscenza dal punto di vista storico-artistico ed economico della Regione Marche e di quelle limitrofe;
  •    promuovere la conoscenza del proprio Paese, privilegiando percorsi tematici che ne valorizzino il patrimonio artistico;
  •    partecipare a mostre, iniziative culturali ed artistiche che accrescano il patrimonio culturale individuale,
  •    partecipare a visite aziendali per cogliere gli aspetti lavorativi nell’ambito dell’orientamento degli allievi;
  •    saper cogliere la specificità dei vari Paesi europei dal punto di vista etnico, linguistico, culturale ed economico nella consapevolezza della comune radice della civiltà europea.

Art. 6   –Organizzazione e procedure burocratiche

a)    In una fase esplorativa il coordinatore di classe raccoglie le proposte degli insegnanti e verifica con discrezione le disponibilità economiche degli allievi per poter partecipare al viaggio di istruzione, al fine di programmare eventuali forme di intervento.

b)    Nella fase dell’iniziativa è il Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti genitori a discutere delle varie iniziative e a decidere quale promuovere.

c)    Nella fase organizzativa il coordinatore di classe metterà a verbale le mete scelte dalla classe stessa.

d)    Il docente organizzatore, si occupa della scelta dell’agenzia e dell’organizzazione del viaggio, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e la Segreteria.

Ogni iniziativa programmata dovrà rispettare le seguenti indicazioni :
 

  • Nessun alunno può partecipare alle visite e/o viaggi d’istruzione se non ha l’autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci. Ad esclusione delle uscite brevi (tipo A), per cui sarà richiesta un’autorizzazione globale all’inizio dell’anno scolastico, l’autorizzazione scritta dovrà essere data per ogni singola gita o visita.
  • I genitori firmeranno l’autorizzazione dopo la presa visione del programma con i relativi orari e stazioni di partenza e arrivo.
  • E’ prevista la presenza di un docente ogni quindici alunni, fermo restando che può essere deliberata l’eventuale elevazione di un’unità e fino ad un massimo di tre unità per classe.
  • Gli alunni portatori di handicap devono essere accompagnati di preferenza dal docente di sostegno che potrà essere sostituito da un altro docente o da un genitore dell’alunno.
  • E’ prioritario porre la massima attenzione affinché non si creino situazioni di emarginazione, sia in casi di difficoltà economica, che in situazioni di handicap.
  • Per tutta la durata della gita dovrà essere garantita la tutela degli alunni.
  • Tutti gli alunni devono essere muniti di documento di riconoscimento individuale portato in maniera visibile.
  • Tutti i partecipanti devono essere obbligatoriamente coperti da polizza assicurativa.
  • La partecipazione alle visite e ai viaggi d’istruzione è limitata agli alunni e al personale docente della scuola.
  • docenti organizzatori potranno richiedere l’eventuale partecipazione di due genitori per classe, di preferenza scelti tra i rappresentanti di classe, subordinatamente alla disponibilità dei posti.
  • In caso di alunni a rischio comportamentale, il Dirigente Scolastico, su indicazione del Consiglio di Classe, potrà subordinare la partecipazione dell’alunno all’accompagnamento da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
  • Se, per motivi giustificati, un alunno non può partecipare, è tenuto a frequentare le lezioni e sarà inserito in una classe contigua o parallela.
  • In caso di adesione alla visita d’istruzione l’alunno impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la sua quota in quanto essa concorre alla determinazione della spesa. Se le norme che regolano il contratto con la ditta di trasporto e/o con la struttura ospitante lo consentono dovrà corrispondere solo la “penale” prevista, in caso contrario dovrà sopportare l’intero costo della visita d’istruzione.
  • Per le attività di cui ai punti A. e B., affinché possano essere realizzate, devono parteciparvi tutti i ragazzi della classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei partecipanti dovrà comunque non essere inferiore al 2/3 degli alunni di ogni classe. Nel calcolo di tale percentuale sono esclusi gli alunni che hanno addotto motivazioni religiose o di salute alla loro non adesione.
  • Per le visite di più giorni la partecipazione è libera, senza vincolo di numero minimo.
  • Per i gemellaggi la partecipazione è libera con le norme già previste dal C.di I.
  • I pernottamenti nei viaggi di istruzione di più giorni, saranno normalmente in alberghi o, in casi eccezionali, in strutture non alberghiere ma in grado di assicurare le stesse condizioni. Indipendentemente dalla tipologia della sistemazione, essa dovrà permettere un’adeguata vigilanza sugli alunni da parte degli accompagnatori. Nessuna sistemazione dovrà essere improvvisata o malsicura. La scelta dei luoghi di pernottamento potrà essere fatta dai docenti e/o dall’Agenzia organizzatrice del viaggio, ma dovrà comunque essere di gradimento degli insegnanti accompagnatori.
  • Per gli scambi culturali è prevista l’ospitalità in famiglia con l’obbligo di reciprocità per i partecipanti allo scambio.
  • Nella scelta dei mezzi di trasporto ci si deve rivolgere a Ditte di autotrasporti o ad Agenzie di viaggio che offrano le maggiori garanzie di serietà, capacità e professionalità. Detta scelta è subordinata all’acquisizione di almeno 3 preventivi e di opportune garanzie per l’Istituto.
  • Per motivi di sicurezza, durante le attività di cui al presente articolo gli accompagnatori dovranno disporre di cassetta antinfortunistica.

Art. 7   –Gestione amministrativa

Per ogni iniziativa di cui ai punti B., C., oltre alla delibera del C.di I., è prescritta l’acquisizione agli atti di:

  1. 1.   elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe
  1. 2.   dichiarazione di consenso delle famiglie
  1. 3.   elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l’impegno e la partecipazione al viaggio con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza
  1. 4.   la polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa
  1. 5.   preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni
  1. 6.   programma analitico di viaggio
  1. 7.   relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio
  1. 8.   ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato
  1. 9.   per viaggi organizzati per l’estero, tutti i partecipanti debbono essere in possesso di documenti di identità validi per l’espatrio.

N.B.- Le quote alunni per la partecipazione a viaggi e visite di istruzione a carico delle famiglie dovranno essere raccolte e versate sul conto corrente bancario dell’Istituto, con modalità che saranno comunicate al momento del rilascio dell’autorizzazione.
A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario n. 4626 UBI BANCA – Agenzia di Castelraimondo – c/c n. 4626
IBAN: IT 75 A 03111 68841 000000004626
, dalle singole famiglie o da un genitore incaricato.

Art. 8   – Allievi partecipanti

a)    E’ auspicabile la partecipazione all’iniziativa di tutti gli allievi che compongono la classe. Pertanto è opportuno compiere con discrezione dei sondaggi preliminari allo scopo di individuare eventuali problemi di ordine economico per le famiglie. Mentre per le visite di istruzione di mezza giornata devono partecipare i due terzi della classe, per le visite di uno o più giorni la partecipazione è libera, senza vincolo di numero minimo.

b)    Per tutti gli allievi è indispensabile il consenso scritto dai genitori.

c)    Nel corso della visita o del viaggio tutti sono tenuti a seguire il programma stabilito.

d)    Il rientro di norma avviene entro le ore 22.00 affinché non si verifichino assenze il giorno successivo.

N.B.- Per gli alunni indisciplinati la partecipazione alle gite potrebbe essere
subordinata alla presenza di un genitore o familiare responsabili.
 
 
 
Art. 9   –Comportamento
 
Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere sempre corretto e controllato, anche ad evitare difficoltà/disagi per gli accompagnatori ed a garantire la completa riuscita del programma.
In particolare :
a)    attenzione dovrà essere fatta alla puntualità ;

b)    durante le visite e gli spostamenti a piedi ogni alunno deve rimanere unito al proprio gruppo o alla propria classe, seguire il docente responsabile e le sue disposizioni ;

c)    gli alunni devono procedere senza correre, evitando schiamazzi o atti di vandalismo;

d)    per qualsiasi necessità gli alunni devono rivolgersi al proprio insegnante;

e)    in pullman bisogna stare seduti ognuno al proprio posto, evitare spostamenti e lo stare in piedi.

Art. 10   – Docenti accompagnatori

a)    Gli insegnanti organizzatori dovranno trasmettere alla segreteria con congruo anticipo la documentazione sotto elencata:

  • richiesta su modulo specifico;
  • elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza (da richiedere in Segreteria, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione);
  • dichiarazione di consenso delle famiglie;
  •  dichiarazioni dei genitori eventualmente partecipanti all’attività.

b)    Gli accompagnatori, almeno uno ogni 15/18 allievi, sono di norma docenti delle classi interessate o del corso di appartenenza degli alunni stessi (almeno un accompagnatore deve essere un docente appartenente alla classe frequentata dagli alunni partecipanti al viaggio).

c)    Per le visite all’estero è richiesta la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente quella del Paese da visitare, da parte di almeno uno degli accompagnatori.

d)    All’inizio dell’anno scolastico, in fase di programmazione, si richiederà la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni nelle visite guidate.

e)    In fase di attuazione il Dirigente Scolastico designa gli accompagnatori e conferisce l’incarico di capo-comitiva.

f)    Per gli alunni portatori di handicap è necessaria la presenza di un accompagnatore

g)    Nel corso della visita e del viaggio va prestata particolare attenzione al problema della sorveglianza al quale ciascun docente è tenuto : si ricorda che gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.

Art. 11   – Periodo di effettuazione

a)    L’effettuazione delle visite e dei viaggi viene programmata per tempo e scaglionata nell’arco dell’anno scolastico in modo da non intralciare il buon funzionamento dell’attività didattica.

b)    Vanno esclusi i giorni di scrutinio.

c)    Inoltre programmando visite e viaggi vanno considerati e tutelati gli impegni previsti nel calendario generale degli impegni collegiali di Istituto e altre attività istituzionali programmate.

d)    Tutte le mete devono essere inserite nel verbale del Consiglio di Classe della riunione di ottobre-novembre.
N.B. In caso di calamità, maltempo, condizioni di traffico impossibili etc., il Dirigente Scolastico è tenuto a vietare, fino al momento della partenza, l’effettuazione di una gita scolastica precedentemente autorizzata (C.M. 12.02.1986 n. 47).

Titolo  IV

Rapporti

Capitolo I – Rapporto scuola-famiglia

Il rapporto scuola-famiglia è parte sostanziale di un ottimale processo: 

  • di risposta reciproca alle aspettative sul percorso di studi degli alunni-figli,
  • di auto-valutazione della scuola

Esso si esplicita sostanzialmente:

  • nella partecipazione alla vita scolastica dei genitori all’interno degli organi collegiali propriamente detti e degli organismi collegiali cui la scuola riconosce un ruolo;
  • nelle varie modalità di comunicazione scuola-famiglia