Indicatore di tempestività dei pagamenti
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni salvo accordi diversi tra le parti, DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Valore dell’Indicatore di tempestività dei pagamenti
Periodo luglio-settembre 2022
-10.88
Periodo aprile-giugno 2022
-7.03
Periodo gennaio-marzo 2022
-15.35000000
Anno 2021
-25,10000000
Periodo ottobre-dicembre 2021
-26.11000000
Periodo luglio-settembre 2021
-10.23000000
Periodo aprile-giugno 2021
-29.68000000
Periodo gennaio-marzo 2021
-16.51000000
Anno 2020
-16,71000000
Periodo ottobre-dicembre 2020
-17,33000000
Periodo luglio-settembre 2020
-22,81000000
Periodo aprile-giugno 2020
-33,91000000
Periodo gennaio-marzo 2020
-9,31000000
Anno 2019
-13,17449778
Periodo ottobre-dicembre 2019
– 19,97658113
Periodo luglio-settembre 2019
– 21,59548347
Periodo aprile-giugno 2019
– 11,94520952
Periodo gennaio-marzo 2019
-0,81928297
Anno 2018
-14,23008081
Periodo ottobre-dicembre 2018
-20,98839959
Periodo luglio-settembre 2018
-15,58809533
Periodo aprile-giugno 2018
-14,17045694
Periodo gennaio-marzo 2018
-6,2065
Anno 2017
-19,64367171
Periodo ottobre-dicembre 2017
-20,31146118
Periodo luglio-settembre 2017
-24,07747632
Periodo aprile-giugno 2017
-19,88304073
Periodo gennaio-marzo 2017
-15,22198952
Anno 2016
-18,24919605
Periodo ottobre-dicembre 2016
-20,69514009
Periodo luglio-settembre 2016
-20,96729356
Periodo aprile-giugno 2016
-15,65171771
Periodo gennaio-marzo 2016
-17,19054255
Anno 2015
-18,23718961
Anno 2014
-19,46864005
Note:
Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Ai fini del calcolo dell’indicatore si intende per:
- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o della data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o della data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento.